CreditCollecting News 26.07.16
Rinvio controlli bloccanti del Sistema d’Interscambio
In seguito all’emersione di numerose problematiche tecniche, legate ai nuovi controlli implementati dallo SDI, in particolare in riferimento all’applicazione degli sconti ed all’arrotondamento dei decimali dei prezzi in fattura, è stato disposto un rinvio al mese di dicembre dell’obbligatorietà degli scarti in questi specifici casi. Così si legge sul sito Fatturapa.gov:
“Per consentire il necessario adeguamento al nuovo regime di verifiche del rispetto delle specifiche tecniche, il mancato superamento di uno o più dei nuovi controlli introdotti dal 9 maggio 2016 sui file trasmessi al Sistema di Interscambio, non comporterà lo scarto del file ma solo una segnalazione che verrà riportata all’interno della Ricevuta di consegna o della Notifica di mancata consegna. I fornitori sono invitati ad adeguarsi entro e non oltre il 1 novembre 2016. Nel mese di novembre uno specifico monitoraggio ne misurerà il livello di compliance. Dal 1 dicembre 2016 i file che non dovessero superare uno o più di questi controlli saranno scartati.”
All’indirizzo riportato di seguito sono indicate le specifiche tecniche e i suggerimenti di compilazione del file xml.PA necessari ad evitare lo scarto del documento:
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm
Approvato il decreto sul payback nel farmaceutico
E’ stato approvato in data 24 giugno 2016 il c.d. Decreto “Enti Locali”, che prevede all’articolo 21 uno sconto del 10% sulla quota del ripiano 2013-2014 spettante alle industrie del settore farmaceutico, ed inoltre uno sconto ulteriore del 20% per l’anno 2015. Tale meccanismo dei “tetti di spesa”, da molti considerato inadeguato a reggere una spesa che nel 2015 ha sforato di ben il 34% il limite previsto ( arrivando a 5,4 mld di € ), si appresta nel 2016 a raggiungere nuovi livelli di sforamento. Il Governo, in attesa di rivedere l’intero complesso della spesa farmaceutica entro la fine dell’anno, ha così posto un punto fermo sulla questione del payback, reso ulteriormente incerto dalla difficoltà nel rilevare i flussi reali della spesa farmaceutica ospedaliera. Nel decreto si stabilisce pertanto che l’AIFA, entro 15 giorni dall’approvazione di tale decreto, dovrà pubblicare un elenco contenente “gli importi dovuti a titolo di ripiano di eventuali sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per il 2013, 2014 e 2015 da parte delle aziende farmaceutiche titolari di AIC”. Entro i successivi 15 giorni le stesse aziende farmaceutiche dovranno corrispondere a ciascuna Regione la quota di ripiano a proprio carico rispettivamente:
- Per il 2013 e 2014 nella misura del 90%
- Per il 2015 nella misura dell’80%
Per l’esercizio 2016, sarà compito dell’AIFA entro il 31 ottobre definire per ciascuno dei tetti previsti, l’eventuale sforamento da gennaio a quella data, indicando per ciascuna azienda titolare di AIC la quota di superamento, da corrispondere entro il 15 novembre 2016. Entro febbraio 2017 saranno poi individuati i tetti e le quote di sforamento definitivo del 2016. In data 15 luglio 2016, la Commissione Affari Sociali ha avallato, seppure con alcune osservazioni di merito, il Decreto Enti Locali.
Le società “in house” possono fallire? Sviluppi della Riforma della PA
Il Consiglio dei Ministri, in data 18.07.16, ha redatto il testo del “D.lgs Partecipate” ( attualmente in fase di esame da parte della Commissione Bilancio, che dovrà esprimersi entro il 28 luglio ). Tale testo dovrebbe chiarire un tema decisamente controverso in merito alle società partecipate: la loro sottoponibilità a procedure fallimentari, accordi di ristrutturazione del debito, concordati preventivi ecc. Sulla questione, nel corso degli anni, c’è stata una grande divisione dottrinale e giurisprudenziale: se da un lato, sulla scorta dell’articolo 1 della Legge Fallimentare che espressamente esclude gli enti pubblici dalla procedura fallimentare, si segnala un’importante pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 2013, la quale sottolinea il carattere di completa omogeneità tra ente pubblico e società nella quale tale ente partecipa, tale che quest’ultima risulta un mero strumento del primo e pertanto non può fallire ( così si sono espressi molti Tribunali come il Tribunale di Verona in data 19.12.13, la Corte d’Appello dell’Aquila in data 03.03.15 ).
Dall’altra parte tuttavia, altre Corti e Tribunali si rifanno ad un’altra pronuncia della Cassazione, la n. 22209 del 2013, nella quale si asserisce come “in tema di società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste se ne assumano i rischi connessi alla loro insolvenza.” Tale sentenza è stata recentemente ripresa dalla sentenza n. 214 del 27 ottobre 2015, da parte della Corte d’Appello di Napoli, adducendo come ulteriore conferma i nuovi articoli n. 16-19 della legge n. 124 / 2015 ( la c.d. Riforma Madia sulla PA ). Si legge infatti che “gli articoli n. 16-19 della legge 124/2015 costituiscono conferma sia dell’inesistenza allo stato di indici normativi che consentano di qualificare la società in house come enti pubblici sia della necessità di dirimere le criticità sorte in relazione a tali società”.
Per i giudici napoletani pertanto il fulcro della questione è verificare lo svolgimento effettivo di un’attività commerciale o meno. Solamente nel caso in cui tale elemento si possa escludere, sarà possibile quindi applicare la normativa in deroga alla fallibilità di tale ente. A ulteriore riprova di ciò, una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 2014, nella quale venne dichiarato il fallimento di una società in house in quanto non esercitava un servizio pubblico essenziale di esclusiva competenza pubblicistica. La società infatti, aldilà della composizione pubblica, agiva sul mercato con finalità di lucro e si comportava come soggetto privato e pertanto era chiaramente soggetta alle conseguenze implicite legate alla possibilità di insolvenza.
Sulla questione occorre attendere pertanto lo sviluppo definitivo della Riforma Madia e dei suoi decreti attuativi. Parrebbe tuttavia che ci sia un deciso cambio di rotta nell’orientamento interpretativo sulla materia, come si può evincere dal comma 1 dell’art. 14 del Dlgs Partecipate bis:
“Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio, 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.”
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