E’ possibile recuperare l’IVA anche senza insinuazione al passivo a partire dalla sentenza dichiarativa.
Questo prevede la circolare 20/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, che cambia decisamente rotta rispetto alle previgenti norme ante Decreto Sostegni bis. E’ stato infatti modificato l’articolo 26 del Decreto IVA che consente dunque di emettere la nota di variazione nei confronti dei debitori assoggettati a procedure concorsuali a partire dalla data di apertura della stessa. Questo si dimostra dirompente in quanto non è più necessario, a ragionare dal testo della circolare, attendere la fine della procedura.
Alla luce della giurisprudenza EU (causa C-146/19) l’Agenzia delle Entrate ha mutato orientamento in particolar modo sulla necessità di partecipazione del creditore allo stato di insinuazione al passivo (e più in generale alla procedura concorsuale). Tale requisito, si afferma, non derivava dal tenore letterale della norma ma al più si trattava di una mera interpretazione e questo potrebbe valere anche per le controversie non ancora concluse, pur in assenza di insinuazione al passivo.
Si può dunque emettere nota credito secondo i canoni del decreto IVA: dall’inizio della procedura ed entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in questione. La detrazione andrà esercitata o in fase di liquidazione periodica od al più tardi in sede di dichiarazione IVA e questo è particolarmente importante perché se tali tempistiche non si rispettano, ADE ha chiarito che si può comunque effettuare la detrazione (comma 2 dell’articolo 26) ma invertendo radicalmente i parametri di cui sopra:
- solamente al termine della procedura concorsuale
- subordinando la detrazione all’insinuazione al passivo
L’alternativa infine all’emissione di nota di variazione, pur nell’egida stretta delle norme del Decreto IVA, è la presentazione di dichiarazione integrativa o richiesta di rimborso.