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Crisi d’impresa: cambia ancora il quadro.

Crisi d'impresa: cambia ancora il quadro normativo. Introdotti i Piani di ristrutturazione omologati, cambiano le regole distributive e i segnali d'allarme.

Crisi d’impresa: siamo in dirittura d’arrivo per l’ultima versione della legge, che entrerà a piano regime a metà luglio 2022, dopo innumerevoli modifiche. Tra queste, le più recenti riguardano vari aspetti delle procedure di ristrutturazione, quali una nuova veste dei segnali d’allarme, il concordato in continuità ed un nuovo strumento ibrido, i “Pro”. Ma partiamo dall’inizio:

Quali sono i segnali d’allarme nel contesto della crisi d’impresa?

  1. L’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti almeno da 30 giorni, che rappresentino però oltre la metà dell’intero ammontare delle retribuzioni
  2. Debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni che rappresentino una massa superiore a quella dei debiti non scaduti
  3. Esposizione verso banche od altri istituti finanziari che siano scadute da oltre 60 giorni che rappresentino però almeno il 5% dell’intera esposizione debitoria. Stesso discorso varrebbe per sconfinamenti dei fidi da oltre 60 giorni
  4. Esposizioni debitorie nei confronti di fisco e previdenza nei termini modificati dalla legge

Il rinnovato schema del Decreto Legislativo entra appieno nella modifica del concordato in continuità, iter che risulta preferenziale alle altre soluzioni (in particolare le ipotesi liquidatorie) e questo in quanto viene semplificato lo schema d’accesso all’ammissione al concordato. In questo infatti viene ridotto il potere del Tribunale di svolgere gli accertamenti ufficiosi. Importante è anche una differenziazione nella distribuzione dell’attivo concordatario: si adotterà il criterio della priorità assoluta nel caso di procedura liquidatoria. Non così nel caso si persegua la continuità aziendale e pertanto il valore può essere ripartito secondo i principi di priorità relativa.

La regola prioritaria (assoluta/relativa) non è una caratteristica di poco conto perché, come affermato da Corte di Cassazione con sentenza n. 10884 del 08 giugno 2020, consente di ottenere il soddisfacimento trasversale dei crediti di rango diverso (non ultimi quelli di natura fiscale). Nella nuova forma di concordato in continuità inoltre viene eliminata la doppia maggioranza, per crediti e classi, residuando solamente invece la maggioranza per classi. Queste ultime inoltre dovranno votare all’unanimità per l’approvazione di proposta e piano concordatario.

Il decreto in lavorazione però introduce una nuova figura ibrida nella casistica di ristrutturazione del debito: i c.d. Piani di ristrutturazione soggetti ad omologa (PRO). Questi soddisfano l’art. 11, paragrafo 1, della direttiva “Insolvency” nella parte in cui si richiedere di prevedere un quadro di ristrutturazione che possa prescindere dalle regole distributive delle procedure concorsuali ma che possa essere omologato se approvato da tutte le parti interessati per classe di voto. Dunque uno strumento più duttile che lasci all’approvazione delle classi la possibilità di far accedere il debitore alla ristrutturazione, senza le rigidità della distribuzione concordataria. Create le classi dei creditori, per posizione giuridica ed interessi economici, si potrà suddividere l’attivo secondo le regole approvate, sempre ad esclusione dei lavoratori i quali hanno il pagamento assicurato entro 30 giorni dall’omologazione.

Dalla data di presentazione della domanda fino all’omologazione le regole sono le solite della composizione negoziata: l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. E i creditori? Rimanendo nell’alveo delle procedure concorsuali, i termini sono molto simili: è possibile proporre opposizione solamente per difetto di convenienza del piano, secondo l’art. 107, comma n. 4, entro 10 giorni prima del voto di omologazione. Il problema è proprio nei termini: il commissario giudiziale può illustrare ai creditori la relazione (su cui presumibilmente si baserà la contestazione dei creditori stessi) e pertanto lo scarto tra la visione della stessa ed il termine ultimo per poter predisporre e depositare le osservazioni, è decisamente ridotto. Un ulteriore tassello che complica il quadro per le pretese creditorie.

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