Gli interessi passivi indeducibili per il sistema delle imprese in italia cubano circa 48 miliardi di euro, stando ai dati del 2019. Se dal 2016, direttiva UE anti-elusione n. 1164, Atad 1, è stato possibile uniformare il sistema della deducibilità degli oneri finanziari passivi in tutti i Paesi membri, l’Italia ha scelto di recepire tale testo normativo non allargandone per nulla le maglie. Se stiamo ai dati, nel 2020 le imprese italiane, per l’esercizio precedente, hanno indicato 68,2 miliardi di euro di interessi deducibili e di questi sono stati dedotti effettivamente il 38% circa: 7,6 miliardi di euro fino alla soglia degli interessi attivi e circa 17,8 miliardi nell’area del 30% del ROL. Rimangono dunque 48,2 miliardi di oneri finanziari passivi non dedotti nello stesso anno e riportati negli anni successivi.
Questo è successo perché l’articolo 96 del TUIR è stato modificato prevedendo la piena deducibilità degli interessi passivi a concorrenza di quelli attivi e per la parte eccedente, prevedendo la soglia del 30% del Reddito Operativo Lordo (o EBITDA). La parte non deducibile secondo il TUIR è possibile poi imputarla nei periodi d’imposta successivi, utilizzando gli stessi sistemi di calcolo. Come si evince, non è prevista alcun’eccezione per le imprese minori, sotto una soglia di interessi netti che invece per molti altri paesi equivale a 3 milioni di euro od anche per le imprese c.d. “stand-alone“, non facenti parte di gruppi.
Se diamo un’occhiata a come si comportano gli altri Paesi UE e non, possiamo rilevare che, stante un piano generale molto simile, ci sono parametri in favor dell’azienda pur senza contraddire la direttiva UE:
- Francia: sotto il valore dei 3 milioni di euro di interessi netti, sono sempre deducibili interamente. Sopra questa soglia la deducibilità è prevista del 75% per le aziende non facenti parte di gruppi mentre per le imprese sotto-capitalizzate, che hanno un rapporto debt-to-equity non superiore a 1,5:1, la soglia è ridotta da 3 milioni di euro a 1.
- Germania: c’è la soglia dei 3 milioni di euro prevista dalla Direttiva ma questa non entra in vigore se la società è stand-alone. Per la parte eccedente questa soglia si applica il 30% del ROL.
- Stati Uniti: non esiste soglia sotto la quale c’è la piena deducibilità degli oneri finanziari ma per le piccole imprese è prevista un’eccezione a patto che siano sotto una soglia di ricavi lordi (27 milioni di dollari di ricavi lordi nel triennio precedente).
Il quadro pertanto, tanto più in Italia, potrebbe essere corretto anche considerando che dal 2016 ad oggi la crisi pandemica e la guerra in Ucraina (con crisi inflazionistica e sulle catene di fornitura allegate) ha portato ad un incremento notevole di esposizione delle aziende verso prestiti bancari e non ( si stimano circa 36 miliardi di euro ) e quindi potrebbe essere un argomento molto delicato. Pur non trascurando il fatto che operare in quest’ambito rientra tra le c.d. “tax expenditures” che bene non fanno sicuramente ai sistemi di finanza pubblica, probabilmente sarebbe opportuno prevedere forbici più larghe almeno per la deducibilità degli OF verso istituti finanziari e bancari, considerando che l’incremento degli stessi, negli ultimi anni, è diventato più che fisiologico.