Agenzia delle Entrate segnala la necessità di un approccio c.d. “casistico” nella soluzione delle controversie a tema applicazione IVA sulle attività post-vendita di manutenzione, riparazione, fuori e dentro garanzia, dentro e fuori il territorio dell’Unione Europea.Se si tratta di sostituzioni, riparazioni gratuite in quanto coperte da garanzia, non viene realizzata alcuna operazione ai fini IVA. Questa è stata già rappresentata dalla vendita del bene e il corrispettivo è già compreso nel relativo prezzo. Non così nel caso in cui la manutenzione o il servizio tecnico venga realizzato da un terzo, il quale dovrà emettere fattura al venditore.
La regola del “fuori campo IVA” per le operazioni a titolo gratuito vale sia dentro sia fuori l’Unione Europea. Infatti se la destinazione dell’intervento è uno Stato intra-UE non si sarà tenuti alla compilazione dei modelli INTRASTAT. Nel caso di esportazione del bene UE, per sottrarre lo stesso all’egida doganale, si dovrà presentare alle Dogane opportuna documentazione e Bolla di Consegna (maggiormente comprensibile nel caso si tratti di sostituzione del bene). E’ molto importante, come sottolineato dalla Consulenza giuridica delle Entrate del 23.02.22, che tutte le operazioni siano documentate e motivate, in quanto non è raro trovare cessioni di beni a titolo di omaggio dissimulate da copertura di garanzia (e dunque un’obbligazione contrattuale a tutti gli effetti). In questo caso i beni omaggio sarebbero comunque oggetto dell’attività di produzione e commercializzazione e dunque rilevanti ai fini impositivi IVA.
Cosa succede invece nel caso di azienda italiana che, dopo la cessione di un bene all’estero, lo deve far rientrare per effettuare interventi gratuiti in garanzia o a pagamento? Dipende dallo Stato di provenienza del rientro del bene:
a) il bene rientra da uno Stato UE: non viene toccato l’aspetto doganale e occorrerà però documentarne la motivazione nel registro ex art. 50, comma 5 del DL 331/1993
b) il bene rientra da uno Stato non UE: si realizza a tutti gli effetti un’importazione. Si può evitare di pagare dazi e IVA utilizzando lo strumento del perfezionamento attivo. Ma questo strumento, come specificano le Dogane, è unicamente atto a sospendere l’applicazione dell’imposta in attesa dell’esportazione. Nel caso di importazione definitiva invece, si dovrà tener conto delle limitazioni sulla detraibilità dell’IVA, come da sentenza UE C-621 del 2019.
C’è infine il caso di venditore che ritiene opportuno effettuare manutenzione o riparazione direttamente all’estero, avvalendosi di tecnici in loco. E allo stesso tempo, invece che inviare materiale ogni qual volta venga richiesto, aprire uno stock di beni/pezzi nel magazzino estero, in modo da non impiegare eccessivo tempo nella riparazione. Ma anche in questo caso possono esserci problemi: vendere l’intero stock è sicuramente più gestibile a livello fiscale (si realizza un’unica cessione intracomunitaria o all’esportazione) ma meno a livello finanziario dell’azienda intermediaria. La soluzione dell’invio dello stock con riserva di proprietà al venditore, se è meno onerosa finanziariamente, lo diventa fiscalmente: sarà considerato un trasferimento “a sé stesso”, rilevante ai fini IVA, e poi si dovranno gestire i trasferimenti di proprietà secondo le regole locali. Ad ogni modo, come sottolineato, ogni caso è a sé.