Lo split payment è autorizzato fino al 30.06.20. E dopo?
Il sistema dello split payment sull’IVA, modificando l’art. 17-ter del DPR 633/1972, in tema di cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti della PA e di altre tipologie di società (controllate o quotate in Borsa all’indice FTSE Mib) ha introdotto una deroga all’ordinaria normativa in tema di pagamenti IVA. L’imposta infatti viene direttamente versata all’Erario dalla Pubblica Amministrazione e dalla galassia di società ad essa comunque riferibili.
Il meccanismo, com’è noto, parte dal 2015. È stato successivamente prorogato, nel 2017, grazie all’autorizzazione da parte dell’Unione Europea, anche in ragione dei buoni risultati ottenuti con l’incasso del gettito fiscale. Dal 01 luglio 2017 infatti, per effetto delle modifiche dell’art. 1 del DL 50/2017, viene prorogata la scissione dei pagamenti fino al 30.06.20 (Decisione n. 784 del 25.04.17 del Consiglio Europeo).
La procedura di richiesta, secondo le regole europee, deve concludersi entro otto mesi dal ricevimento della proposta da parte della Commissione Europea (che è l’organo che riceve l’istanza in prima battuta). Sarà poi il Consiglio Europeo a doversi esprimere in merito. Va sottolineato che la finanziaria del 2020 (Legge di bilancio, n. 160/2019) ed il decreto fiscale collegato non contengono al loro interno nuove disposizioni in tema di proroga dell’applicazione dello split payment.
Cosa succede dunque il 30 giugno 2020? Lo split payment cesserebbe di essere in vigore, salvo la possibilità per l’Italia di richiedere alla Commissione Europea un’ulteriore proroga. È lecito ad ogni modo aspettarsi che tale autorizzazione venga richiesta e concessa, anche in ragione della semplicità, per l’Agenzia delle Entrate, della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, che ha visto negli anni anzi l’estensione della platea dei soggetti tenuti a versarla.