Il correttivo del Codice della Crisi, entrato in vigore nella versione definitiva mercoledì 04 settembre 2024 ha previsto, tra le altre cose, anche una ridefinizione dell’asset debitorio nella pratica del Piano del Consumatore, in particolar modo dipanando i dubbi dei vari Tribunali. Se la definizione di consumatore era già ampiamente definita (ossia la persona fisica che agisce per fini estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale) viene specificatamente aggiunto che questi <accede agli strumenti regolativi dell’insolvenza solamente per i debiti contratti in tale qualità>.
Cosa vuol dire questo dunque? Che solamente i debiti contratti come consumatore e al di fuori di qualsiasi attività imprenditoriale o commerciale possono beneficiare delle maglie del PdC. Questa (benevola) procedura concorsuale infatti differisce non poco dalle altre ad esempio perché non prevede il voto dei creditori e dunque consentendo una non contenuta esdebitazione che difficilmente sarebbe possibile altrimenti. Se si è in presenza di debiti “misti” si dovrà invece utilizzare la procedura del concordato minore. La prassi di maggior favore verso il debitore è dimostrata anche dalla possibilità di una moratoria (di massimo due anni) laddove però sono previsti i corrispettivi interessi.